Lo statuto
Associazione ex allievi, statuto dell’associazione
Art.1–denominazione
È costituita l’associazione denominata “associazione degli ex allievi diplomati dell’istituto tecnico commerciale e per geometri L. Einaudi di todi” in forma abbreviata “ass. ex allievi i.t.c.g. L. Einaudi”.
Art.2–sede
Associazione ha sede presso l’istituto tecnico commerciale e per geometri “l. einaudi”, via menecali n.c. 1, todi (pg), oggi denominato i.s.i.s. ciuffelli einaudi.
Art.3–scopo sociale
L’associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche associative ed ha per scopo:
- favorire la conoscenza e l’incontro tra gli allievi, gli stessi e le loro famiglie, contribuendo a sviluppare il senso di appartenenza e di dialogo tra le generazioni (incontri tra giovani e adulti in differenti tappe dell’esperienza di vita professionale) mantenendo vivo il legame con l’istituto;
- contribuire ad affermare la valenza formativa dell’istruzione tecnica e umanistica;
- organizzare conferenze e dibattiti di formazione e informazione, anche con il contributo di ex alunni, di docenti e professionisti;
- incontri, cicli di conferenze, iniziative volte a valorizzare le capacità, la attività e la creatività degli studenti.
l’associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.4–durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art.5–patrimonio sociale
5.1–Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
5.2–Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
5.3–Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse:
- a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali;
- d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
l’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.
5.4–Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali.
5.5–L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente.
È comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5.6–I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versa- mento al fondo di dotazione.
5.7–Le quote associative non sono rivalutabili ne sono trasmissibili a terzi.
5.8–I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati del consiglio direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre quattro mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. è comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’associazione si ispira.
Art.6–soci
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) ordinari;
- b) onorari;
- c) sostenitori.
Possono far parte dell’associazione, come soci ordinari, tutti gli ex allievi diplomati dell’istituto che ne facciano richiesta e si impegnino al rispetto dello statuto e degli scopi dell’associazione ed i presidi, i professori e il personale ata che hanno prestato o prestano servizio presso l’istituto e che pagano la quota associativa annuale stabilita del consiglio direttivo.
Per favorire il rapporto scuola/associazione sono associati di diritto il dirigente scolastico ed il presidente del consiglio d’istituto pro-tempore.
Possono essere ammessi, anche senza qualifica di ex allievi:
- i soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito meriti verso l’associazione o concorso a dare lustro all’istituto. la nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell’associazione;
- i soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che abbiano sostenuto l’associazione con un versamento di un significativo contributo da dover corrispondere con modalità tracciabili e comunque nel rispetto del d.lgs. 231/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
L'ammissione dei soci onorari e sostenitori è deliberata del consiglio direttivo.
Art.7–procedura di adesione
7.1–L'adesione all’associazione è a tempo indeterminato e comporta, per i soci ordinari, il versamento della somma di un importo pari a 10,00 (dieci virgola zero zero) ridotta del 50% per i diplomati dell’ultimo quinquennio, salva la possibilità di addivenire a modifiche in termini dell’importo della quota annuale da versare ed il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione.
7.2–Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda scritta al consiglio direttivo.
Art.8–perdita della qualifica di socio
La qualifica di associato si perde per morte, per dimissioni, per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto o per morosità dichiarata dal consiglio direttivo.
Art.9–organi sociali
Gli organi sociali sono:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo.
Art.10–l’assemblea dei soci
10.1–L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. essa delibera solo sugli argomenti posti dall’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
10.2–L’assemblea è composta dai soci ordinari.
10.3 –L’assemblea dei soci viene convocata dal consiglio direttivo nella persona del suo presidente mediante avviso agli associati con qualsiasi mezzo utile alla loro conoscenza (fax, e-mail, raccomandata) e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del giorno.
10.4–L’assemblea si riunisce:
almeno una volta all’anno entro 30 aprile per l’approvazione del bilancio sociale.
inoltre l’assemblea dei soci si riunisce per:
- delineare gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa;
- nomina dei membri del consiglio direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa;
- deliberare sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- deliberare sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.
10.5–L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del consiglio direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuna, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci.
10.6–Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.
10.7–L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione da doversi fissare almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, è necessaria la presenza di almeno ¾ dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti.
In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.
Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
10.8–La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
10.9–Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale.
10.10–L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo che verrà assistito da segretario da lui nominato.
10.11–Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.
Art. 11–il presidente
11.1– Al presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
11.2–Al presidente compete, sulla base delle direttive, emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al consiglio direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.
11.3–Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza allo statuto e ai regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.
11.4–Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo, e dell’assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
11.5–Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.
Art.12–il consiglio direttivo
12.1–L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un presidente, un vice presidente e da un numero di consiglieri che può variare da tre a tredici, da determinarsi con delibera dell’assemblea degli associati in sede di nomina dei consiglieri medesimi; è possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di segretario; i componenti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
12.2–Il consiglio direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il vice presidente del consiglio direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i progetti di bilancio, stabilisce quote sociali specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali.
Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal presidente in caso eccezionale o di urgenza.
12.3–Il consiglio direttivo è convocato dal presidente in seduta ordinaria, almeno tre volte all’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
12.4–Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
12.5–Qualora in senso al consiglio direttivo si producano dimissioni o vacatio per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci.
12.6–Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, questo resta in carica temporaneamente per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea. quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vice presidente.
12.7– Alla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art.13–libri dell’associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associa-zione tiene il libro dei verbali delle decisioni dell’assemblea dei soci, il libro soci e verbale delle deliberazioni del consiglio direttivo.
Art.14–bilanci
14.1–L'esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 1 gennaio chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
14.2–Entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci che dovrà essere nei termini cui al 10.4.
14.3– Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
14.5–Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori, qualora nominato, per il relativo parere.
Art.15–avanzi di gestione
15.1–All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
15.2–L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.16–scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.17–sanzioni disciplinari
A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta conforme ai principi delle lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
- l’ammonizione;
- la sospensione;
- la radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono adottate dal consiglio direttivo.
La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dell’assemblea dei soci.
Art.18–disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro i e nel libro v del codice civile.